Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                         Obblighi vaccinali 
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente: 
      «Art.  3-ter  (Adempimento  dell'obbligo   vaccinale).   -   1.
L'adempimento dell'obbligo  vaccinale  previsto  per  la  prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e,
a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva
dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei
termini previsti con circolare del Ministero della salute.»; 
    b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli  esercenti  le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1.  Al  fine  di
tutelare la  salute  pubblica  e  mantenere  adeguate  condizioni  di
sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza,  in
attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie  e  gli
operatori di interesse sanitario di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
della  legge  1°  febbraio  2006,   n.   43,   per   la   prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2  sono   obbligati   a   sottoporsi   a
vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre  2021,
della somministrazione della dose di  richiamo  successiva  al  ciclo
vaccinale primario, nel rispetto  delle  indicazioni  e  dei  termini
previsti con circolare del Ministero della  salute.  La  vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione  e
per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  lavorative   dei   soggetti
obbligati. La vaccinazione e'  somministrata  altresi'  nel  rispetto
delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome  di
Trento e di Bolzano in  conformita'  alle  previsioni  contenute  nel
piano di cui al primo periodo. 
  ((1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a decorrere dal  15
febbraio 2022, anche agli studenti  dei  corsi  di  laurea  impegnati
nello svolgimento  dei  tirocini  pratico-valutativi  finalizzati  al
conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio   delle   professioni
sanitarie.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  primo  periodo
determina l'impossibilita' di accedere alle strutture ove si svolgono
i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di  cui
al secondo  periodo  sono  tenuti  a  verificare  il  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente comma secondo  modalita'  a  campione
individuate dalle istituzioni di appartenenza.)) 
      2. Solo in  caso  di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in
relazione a specifiche  condizioni  cliniche  documentate,  attestate
((dal proprio medico curante di medicina generale ovvero  dal  medico
vaccinatore)), nel  rispetto  delle  circolari  del  Ministero  della
salute in materia di esenzione dalla  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2,
non sussiste l'obbligo di cui al  comma  1  e  la  vaccinazione  puo'
essere omessa o differita. 
      3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per  il
tramite delle  rispettive  Federazioni  nazionali,  che  a  tal  fine
operano  in  qualita'  di  responsabili  del  trattamento  dei   dati
personali, avvalendosi  della  Piattaforma  nazionale  digital  green
certificate (Piattaforma nazionale-DGC)  eseguono  immediatamente  la
verifica  automatizzata  del  possesso  delle  certificazioni   verdi
COVID-19  comprovanti  lo  stato  di   avvenuta   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2,  secondo  le  modalita'  definite  con  il  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  9,  comma
10,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  Qualora  dalla
Piattaforma   nazionale-DGC   non   risulti   l'effettuazione   della
vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche  con  riferimento  alla  dose  di
richiamo successiva al  ciclo  vaccinale  primario,  nelle  modalita'
stabilite nella circolare di cui al comma 1,  l'Ordine  professionale
territorialmente competente invita l'interessato a produrre,  ((entro
cinque  giorni  dalla  ricezione  dell'invito)),  la   documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa  ai  sensi  del
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione,  da
eseguirsi entro  un  termine  non  superiore  a  venti  giorni  dalla
ricezione  dell'invito,  ((ovvero   la   documentazione   comprovante
l'insussistenza)) dei presupposti per l'obbligo vaccinale di  cui  al
comma 1. In caso di presentazione  di  documentazione  attestante  la
richiesta  di   vaccinazione,   l'Ordine   invita   l'interessato   a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,  la   certificazione   ((attestante   l'adempimento
dell'obbligo vaccinale, nonche' a specificare l'eventuale  datore  di
lavoro  e   l'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   di
quest'ultimo)). 
      4. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  3,  qualora  l'Ordine
professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo  vaccinale,
anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da' comunicazione ((alla
Federazione  nazionale   competente,   all'interessato,   all'azienda
sanitaria  locale  competente,  limitatamente  alla  professione   di
farmacista,)) e, per il personale che abbia  un  rapporto  di  lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro((, ove  noto)).  L'inosservanza
degli obblighi di comunicazione di cui  al  primo  periodo  da  parte
degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali  rileva  ai
fini e per gli effetti dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  del
Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233((,  ratificato
dalla  legge  17  aprile  1956,  n.  561)).  L'atto  di  accertamento
dell'inadempimento  dell'obbligo  vaccinale  e'  adottato  da   parte
((dell'Ordine professionale territorialmente competente)),  all'esito
delle verifiche di cui al comma 3, ((ha  natura  dichiarativa  e  non
disciplinare)),  determina  l'immediata  sospensione   dall'esercizio
delle  professioni  sanitarie  ed  e'  annotato  nel  relativo   Albo
professionale. 
      5. La sospensione di cui al  comma  4  e'  efficace  fino  alla
comunicazione da parte  dell'interessato  ((all'Ordine  professionale
territorialmente competente))  e,  per  il  personale  che  abbia  un
rapporto di  lavoro  dipendente,  anche  al  datore  di  lavoro,  del
completamento del ciclo vaccinale primario e,  per  i  professionisti
che   hanno   completato   il   ciclo   vaccinale   primario,   della
somministrazione della dose di  richiamo  e  comunque  non  oltre  il
termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il  periodo
di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro  compenso  o
emolumento,  comunque  denominato.  Il  datore  di  lavoro   verifica
l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4  e,  in
caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo
4-ter, comma 6. 
      6. ((Per  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie))  che  si
iscrivono per la prima volta agli  albi  degli  Ordini  professionali
territoriali l'adempimento dell'obbligo  vaccinale  e'  requisito  ai
fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine  di  sei  mesi  a
decorrere  dal  15  dicembre  2021.  ((A   tal   fine   la   verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la  presentazione
della certificazione verde COVID-19.)) 
      7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma  1  e'
omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al
comma  2  a  mansioni  anche  diverse,   senza   decurtazione   della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 
      8. Per il medesimo periodo di  cui  al  comma  7,  al  fine  di
contenere  il  rischio  di  contagio,  nell'esercizio  dell'attivita'
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021. 
      9. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale  da
parte degli operatori di interesse sanitario di cui al  comma  1,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter,  commi  2,  3  e
6.»; 
    c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: «al  31  dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse; 
      2) al comma 3, le parole da «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per  la  verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di  cui
al comma 1, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  4-ter,
commi 2, 3 e 6.»; 
      4) al comma 5  le  parole  «L'accesso  alle  strutture  di  cui
all'articolo  1-bis,  incluse  le  strutture  semiresidenziali  e  le
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo nonche' la violazione delle disposizioni del  primo  periodo
del comma 3 del presente articolo sono  sanzionati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del  primo  periodo
del comma 3 del presente articolo e' sanzionata». 
  ((1-bis. Gli atti adottati  dalle  autorita'  sanitarie  locali  in
applicazione della normativa vigente prima della data di  entrata  in
vigore del presente decreto restano validi fino alla  nuova  verifica
effettuata dagli Ordini professionali secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato
dal comma 1 del presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76
          (Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell'epidemia   da
          COVID-19, in materia di vaccinazioni  anti  SARS-CoV-2,  di
          giustizia e  di  concorsi  pubblici)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2021, n. 79. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 457, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2021-2023)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                457. Per garantire il piu'  efficace  contrasto  alla
          diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro  della  salute
          adotta con proprio decreto avente natura non  regolamentare
          il  piano  strategico  nazionale   dei   vaccini   per   la
          prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2,  finalizzato  a
          garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale  sul
          territorio nazionale. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2,  della
          legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in  materia  di
          professioni    sanitarie    infermieristiche,    ostetrica,
          riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e
          delega al Governo per  l'istituzione  dei  relativi  ordini
          professionali)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   17
          febbraio 2006, n. 40: 
                «Art. 1 (Definizione). - Omissis. 
                2.  Resta   ferma   la   competenza   delle   regioni
          nell'individuazione e formazione dei profili  di  operatori
          di interesse sanitario non riconducibili  alle  professioni
          sanitarie come definite dal comma 1. 
                Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per  la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel
          rispetto delle esigenze di  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19) convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: 
                «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
          del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
                  a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
          comprovanti lo stato di  avvenuta  vaccinazione  contro  il
          SARS-CoV-2  o  guarigione  dall'infezione  da   SARS-CoV-2,
          ovvero l'effettuazione  di  un  test  antigenico  rapido  o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARSCoV-2
          effettuate nell'ambito del Piano strategico  nazionale  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  e
          le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
          del Ministero della salute, somministrate  dalle  autorita'
          sanitarie competenti per territorio; 
                  c)   test   molecolare:    test    molecolare    di
          amplificazione  dell'acido  nucleico   (NAAT),   quali   le
          tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
          inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
          (LAMP) e  amplificazione  mediata  da  trascrizione  (TMA),
          utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
          (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
          ed effettuato da operatori sanitari  o  da  altri  soggetti
          reputati idonei dal Ministero della salute; 
                  d)   test   antigenico    rapido:    test    basato
          sull'individuazione di proteine virali (antigeni)  mediante
          immunodosaggio    a    flusso    laterale,     riconosciuto
          dall'autorita'  sanitaria  ed   effettuato   da   operatori
          sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal  Ministero
          della salute; 
                  e) Piattaforma nazionale digital green  certificate
          (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione
          delle certificazioni verdi  COVID-19:  sistema  informativo
          nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione  di
          certificazioni COVID-19 interoperabili a livello  nazionale
          ed  europeo  realizzato,  attraverso  l'infrastruttura  del
          Sistema  Tessera   Sanitaria,   dalla   societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e gestito dalla  stessa  societa'  per
          conto del Ministero della salute, titolare del  trattamento
          dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
                2. Le certificazioni  verdi  COVID-19  attestano  una
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  avvenuta   vaccinazione   anti-SARS-CoV-2,   al
          termine   del   ciclo   vaccinale    primario    o    della
          somministrazione della relativa dose di richiamo; 
                  b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                  c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  c-bis) avvenuta  guarigione  da  COVID-19  dopo  la
          somministrazione della prima dose di vaccino o  al  termine
          del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della
          relativa dose di richiamo. 
                3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera a),  ha
          una validita' di sei mesi a far data dal completamento  del
          ciclo vaccinale primario ed e'  rilasciata  automaticamente
          all'interessato, in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che effettua la  vaccinazione  e  contestualmente
          alla stessa, al termine del  predetto  ciclo.  In  caso  di
          somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo
          vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una
          validita'  di  sei  mesi  a   far   data   dalla   medesima
          somministrazione. La certificazione verde COVID-19  di  cui
          al primo periodo e' rilasciata anche  contestualmente  alla
          somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'
          dal quindicesimo giorno  successivo  alla  somministrazione
          fino alla data prevista  per  il  completamento  del  ciclo
          vaccinale,   la   quale   deve   essere   indicata    nella
          certificazione all'atto  del  rilascio.  La  certificazione
          verde COVID-19  di  cui  al  primo  periodo  e'  rilasciata
          altresi' contestualmente all'avvenuta  somministrazione  di
          una sola dose di un vaccino dopo una  precedente  infezione
          da SARS-CoV-2, nei  termini  stabiliti  con  circolare  del
          Ministero della  salute,  e  ha  validita'  dalla  medesima
          somministrazione. Contestualmente al rilascio, la  predetta
          struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la
          professione sanitaria, anche per  il  tramite  dei  sistemi
          informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
          certificazione   nel   fascicolo   sanitario    elettronico
          dell'interessato. La  certificazione  di  cui  al  presente
          comma cessa di avere  validita'  qualora,  nel  periodo  di
          vigenza della stessa, l'interessato sia  identificato  come
          caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
                4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera b),  ha
          una  validita'  di  sei  mesi  a  far  data   dall'avvenuta
          guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
          su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo   o
          digitale, dalla struttura presso la quale  e'  avvenuto  il
          ricovero del paziente affetto da COVID-19,  ovvero,  per  i
          pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale  e
          dai pediatri di libera scelta nonche' dal  dipartimento  di
          prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente
          competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo  sanitario
          elettronico dell'interessato. La certificazione di  cui  al
          presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
          periodo  di   vigenza   semestrale,   l'interessato   venga
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
          certificazioni  di  guarigione  rilasciate  precedentemente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
          valide per sei mesi a decorrere dalla data  indicata  nella
          certificazione, salvo  che  il  soggetto  venga  nuovamente
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
                4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
          accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre  il  quattordicesimo
          giorno dalla somministrazione della prima dose di  vaccino,
          nonche' a seguito del  ciclo  vaccinale  primario  o  della
          somministrazione  della  relativa  dose  di  richiamo,   e'
          rilasciata, altresi', la certificazione verde  COVID-19  di
          cui al comma 2, lettera c-bis), che  ha  validita'  di  sei
          mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. 
                5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera c),  ha
          una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione  del  test
          antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione  del
          test   molecolare   ed   e'    prodotta,    su    richiesta
          dell'interessato, in formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
          strutture   sanitarie   pubbliche,   da   quelle    private
          autorizzate o accreditate e dalle farmacie che  svolgono  i
          test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai  medici
          di medicina generale o pediatri di libera scelta. 
                6. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 10, le certificazioni verdi  COVID-19  rilasciate  ai
          sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle  analoghe
          certificazioni  rilasciate  secondo  le   indicazioni   dei
          diversi servizi sanitari regionali. 
                6-bis.  L'interessato  ha  diritto  di  chiedere   il
          rilascio di una nuova certificazione verde  COVID-19  se  i
          dati personali riportati nella certificazione non  sono,  o
          non  sono  piu',  esatti  o  aggiornati,   ovvero   se   la
          certificazione non e' piu' a sua disposizione. 
                6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
          verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le  informazioni
          in formato digitale,  sono  accessibili  alle  persone  con
          disabilita' e sono  riportate,  in  formato  leggibile,  in
          italiano e in inglese. 
                7. Coloro che abbiano gia'  completato  il  ciclo  di
          vaccinazione alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  possono  richiedere   la   certificazione   verde
          COVID-19 alla  struttura  che  ha  erogato  il  trattamento
          sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma  in
          cui ha sede la struttura stessa. 
                8. Le certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  in
          conformita'  al  diritto   vigente   negli   Stati   membri
          dell'Unione europea sono riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero  della  salute.  Le  certificazioni
          rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
          riconosciuta nell'Unione europea e validate  da  uno  Stato
          membro dell'Unione sono  riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero della salute. 
                8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
          Stati membri dell'Unione europea restino  unite,  i  minori
          che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
          sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per  motivi  di
          viaggio se tale obbligo non e' imposto  al  genitore  o  ai
          genitori  perche'  in  possesso  di   un   certificato   di
          vaccinazione o di un certificato di  guarigione.  L'obbligo
          di sottoporsi a test  per  l'infezione  da  SARS-CoV-2  per
          motivi di  viaggio  non  si  applica  ai  bambini  di  eta'
          inferiore a sei anni. 
                9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8  continuano  ad
          applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE)  2021/953
          e 2021/954 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  14
          giugno 2021. 
                10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
          le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
          -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe   piattaforme
          istituite negli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          tramite il Gateway europeo. Con il  medesimo  decreto  sono
          indicati i dati trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da
          riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
          di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
          le modalita' di funzionamento della  Piattaforma  nazionale
          -DCG,  la  struttura  dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni. Per le  finalita'  d'uso  previste  per  le
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  validi  i  documenti
          rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai sensi  dei  commi  3,  4  e  5,  dalle
          strutture sanitarie pubbliche e  private,  dalle  farmacie,
          dai laboratori di analisi, dai medici di medicina  generale
          e dai pediatri di libera scelta che attestano  o  refertano
          una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
          c). 
                10-bis.  Le  certificazioni  verdi  COVID-19  possono
          essere  utilizzate  esclusivamente  ai  fini  di  cui  agli
          articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1,  2-quater,  5,  9-bis,
          9-quinquies, 9-sexies e  9-septies  del  presente  decreto,
          nonche' all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76. Ogni diverso  o  nuovo  utilizzo  delle
          certificazioni verdi COVID-19  e'  disposto  esclusivamente
          con legge dello Stato. 
                11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
          interessate provvedono alla relativa attuazione nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo del Capo Provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
          sanitarie  e  per  la   disciplina   dell'esercizio   delle
          professioni stesse), ratificato dalla legge 17 aprile 1956,
          n. 561: 
                «Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e  delle
          commissioni di albo).  -  1.  I  Consigli  direttivi  e  le
          commissioni di albo sono sciolti quando non siano in  grado
          di funzionare regolarmente o qualora si  configurino  gravi
          violazioni della normativa vigente. 
                2.  Lo  scioglimento  e'  disposto  con  decreto  del
          Ministro della salute, sentite  le  rispettive  Federazioni
          nazionali.  Con  lo  stesso   decreto   e'   nominata   una
          commissione straordinaria di tre  componenti,  di  cui  non
          piu'  di  due  iscritti  agli  albi   professionali   della
          categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla
          commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o
          della commissione disciolti. 
                3.  Entro  tre  mesi  dallo  scioglimento   si   deve
          procedere alle nuove elezioni. 
                4. Il nuovo Consiglio eletto dura in  carica  quattro
          anni.».